mercoledì 21 luglio 2010

Denunzia inizio attività (per le opere di edilizia minori) - costruzioni


Denunzia inizio attività
(per le opere di edilizia minori)

Quali opere edilizie riguarda
Dove andare
Cosa presentare
Note
Norme di riferimento

DIA: quali opere edilizie riguarda (la normativa è relolamentata dal testo unico dell'edilizia DPR n.380/2001)

Riguarda le opere edilizie minori, per lo più interventi di trasformazione o modificazione in edifici già esistenti, ed in particolare:
  • opere di manutenzione straordinaria
  • opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, semprechè non alterino la consistenza fisica, la struttura tipologica, le destinazioni d’uso, i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e il numero delle stesse;
  • rifacimento o sostituzione di infissi esterni con caratteristiche diverse.
  • opere di restauro
  • opere con interventi sull’organismo edilizio esclusivamente finalizzati al ripristino architettonico storico-ambientale;
  • eliminazione delle superfetazioni;
  • restituzione dell’edificio alle sue caratteristiche originali;
  • ripristino del numero delle unità d’uso;
  • ripristino delle preesistenze strutturali (aperture, chiusure, modificazioni di porte esterne o finestre)
  • risanamento conservativo
  • opere che, nell’ambito delle singole unità immobiliari dell’edificio esistente, sono finalizzate ad una migliore funzionalità d’uso, quali modifiche distributive interne per una più funzionale sistemazione planimetrica ottenuta anche con spostamento di tramezzi, nonchè l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso (soppalchi non costituenti superfici utili con altezza non superiore a metri 1,50, scale interne, ecc.), purchè non comportino modifiche della struttura portante esistente;
  • opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti, consistenti in rampe o ascensori esterni, inclusi manufatti che per le suddette finalità alterino la sagoma dell’edificio
  • recinzioni con muri di cinta e cancellate
  • aree destinate ad attività sportive che non comportino la realizzazione di volumetrie
  • impianti tecnologici al servizio di edifici o attrezzature esistenti e realizzazione dei volumi tecnici che non si rendono indispensabili, sulla base di nuove disposizioni, a seguito della revisione o installazione di impianti tecnologici (quali ad esempio: nuovi impianti, lavori, opere e installazioni relative alle energie rinnovabili ed al risparmio dell’energia)
  • opere interne alle costruzioni che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechini pregiudizio alla statica dell’immobile. Per esempio:
  • scale interne, semprechè non comportino modifiche della struttura portante esistente ad eccezione di aperture interne in maglia muraria relative ad indispensabili vani porta di limitata ampiezza;
  • modifiche distributive all’interno delle singola unità immobiliari, con demolizione e ricostruzione di tramezzi interni, spostamento o costruzione degli stessi per la creazione di servizi, accorpamento di più unità immobiliari, anche con modifica del numero delle unità immobiliari ove consentito
  • varianti in corso d’opera
  • varianti per concessioni già rilasciate, che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non varino la destinazione d’uso e la categoria edilizia, non alterino la sagoma e non violino le eventuali prescrizioni contenute nella concessione edilizia (varianti non essenziali)
  • parcheggi interrati
  • parcheggi nel sottosuolo dei fabbricati
Queste opere devono sempre e comunque conformi agli strumenti urbanistici adottati o approvati e ai regolamenti edilizi e, nel caso di immobili storico-artistici (vincolati ai sensi della Legge 1089/39) o sottoposti alla tutela della Legge 1497/39, resta sempre necessaria l’autorizzazione preventiva delle autorità preposte alla tutela del vincolo, prima di effettuare la denuncia di inizio attività.
 

Dove andare

Per presentare una Denuncia di inizio attività occorre rivolgersi all’Ufficio Tecnico comunale o della Circoscrizione di competenza (per le grandi città).
 

Cosa presentare

Almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori, occorre presentare una Denuncia di inizio attività, a cui deve essere allegata la seguente documentazione:
  • Relazione asseverata, a firma di un progettista abilitato, circa la conformità delle opere da realizzare a:
    •  
    • Norme tecniche di attuazione per la specifica zona di P.R.G.;
    • Norme del Regolamento Edilizio;
    • Norme di sicurezza statica impiantistica ed antincendi;
    • Regolamento d’igiene e norme sanitarie;
    • Normativa per il superamento delle barriere architettoniche;
Normativa inerente a vincoli eventualmente esistenti e gravanti sull’immobile oggetto di intervento.
  • Documentazione sulla legittimità delle preesistenze oggetto d’intervento
  • Documentazione fotografica sullo stato dei luoghi (ove utile alla descrizione)
  • Elaborati progettuali in triplice copia contenenti:
    • stralcio di P.R.G.;
    • stralcio catastale con individuazione delle particelle interessate;
    • elementi grafici descrittivi degli interventi ante e post operam, completi di ogni elemento atto ad identificare l’oggetto degli stessi;
    • relazione descrittiva degli interventi previsti.
  • Documentazione inerente alla presenza di vincoli e relative autorizzazioni degli Enti preposti alla tutela dei medesimi.
  • Eventuali ulteriori N.O. richiesti da specifiche normative statali, regionali. provinciali o comunali per le opere previste.
Nota Bene: 1. La nuova disciplina attribuisce al privato la responsabilità della regolarità delle opere che si vogliono intraprendere. E’ quindi a quest’ultimo e al progettista (cui viene attribuita la funzione di incaricato di pubblico servizio, con le conseguenze penali che ne derivano in caso di illeceità dei comportamenti) che si chiede di dare adeguate garanzie all’azione nel rispetto degli interessi della collettività.
2. Il progettista abilitato deve inoltre emettere un certificato di collaudo finale che attesti la conformità dell'opera al progetto presentato.
 

Note

L’Amministrazione Comunale ha la possibilità, entro 60 giorni, di controllare il progetto, di chiedere modifiche, di sospendere i lavori e, se il caso, di chiedere il ripristino. Successivamente alla scadenza del termine, si applicano le sanzioni pecuniarie previste.
 

Norme di riferimento

  • Legge n. 47/85
  • Legge n. 241/90
  • Legge n. 537/93
  • D.L. n. 88 del 27 marzo 1995
  • D.L. n. 193/95
  • D.L. n. 400/95
  • D.L. n. 498/95
  • Legge n. 662/96

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