I tempi di presentazione
La pratica di successione va presentata all'Ufficio del Registro entro dodici mesi dalla data di morte del defunto.
Entro 30 giorni dalla data di registrazione del documento va presentata la domanda di voltura presso l'Ufficio del Territorio di competenza della provincia in cui sono ubicati gli immobili ereditati.
Entro 30 giorni dalla data di registrazione del documento va presentata la domanda di voltura presso l'Ufficio del Territorio di competenza della provincia in cui sono ubicati gli immobili ereditati.
Alcune nozioni giuridiche
Capacità di ereditare
Hanno diritto di ereditare le persone fisiche e giuridiche. È in grado di ereditare anche chi, non nato, sia concepito al momento dell'apertura della successione. Si considera concepito al momento dell'apertura della successione, chi nasce entro i 300 giorni dalla morte del defunto.
Acquisto dell'eredità
Nel momento in cui si accetta l'eredità, vengono acquisiti anche i diritti e i doveri ad essa legati.
Indegnità
Non può ereditare chi è indegno nei confronti del defunto.
E’ escluso per indegnità:
- Chi abbia intenzionalmente ucciso o tentato di uccidere il defunto o il suo coniuge, a meno che non ricorrano gli estremi della legittima difesa.
- Chi abbia denunciato il defunto o il suo coniuge per reati punibili con la reclusione per un periodo non inferiore ai tre anni,
• nel caso in cui la denuncia sia stata dichiarata calunniosa in giudizio,
• nel caso in cui sia stato condannato per falsa testimonianza nel procedimento penale, avendo testimoniato contro una di queste persone.
- Chi con dolo o violenza abbia costretto il testatore a fare, a revocare o a cambiare un testamento, oppure glielo abbia impedito.
- Chi abbia distrutto, nascosto o falsificato un testamento o abbia fatto uso di un testamento falso.
L'indegno può essere nuovamente abilitato alla successione per disposizione delle ultime volontà nel testamento, oppure in vita per atto pubblico.
Forme di accettazione dell'eredità
L'accettazione dell'eredità può essere:
- Scritta, quando colui che eredita dichiara espressamente per iscritto di accettare l'eredità.
- Tacita, quando l'erede lascia intendere di avere accettato l'eredità, a seguito di un suo comportamento chiaro ed inequivocabile, come, ad esempio appropriandosi di beni ereditari, disponendo sugli stessi beni o promuovendo azioni spettanti all'erede.
Anche la donazione e la vendita sono esempi di accettazione tacita.
L'accettazione dell'eredità è irrevocabile e non può essere legata a condizioni o termini.
Un'accettazione parziale dell'eredità non è possibile, non si può decidere di rifiutare una parte di eredità per un'altra parte.
Chi rinuncia all'eredità deve sapere che rinuncia a tutto il patrimonio.
Accettazione in presenza di debiti del testatore
Il patrimonio può essere costituito da beni immobili, denaro, beni mobili, ma anche da debiti.
Accettando l'eredità si ha la fusione di due patrimoni, quello del defunto e quello dell'erede, quindi vengono ereditati anche i debiti. In questo caso colui che erediterà risponderà direttamente dei debiti del defunto, perciò quando si sa che il defunto ha lasciato oltre che degli attivi anche dei passivi, conviene accettare l'eredità con beneficio d'inventario.
Questo significa che accetta l'eredità, rispondendo nel peggiore dei casi, dei debiti del defunto fino al raggiungimento della quota ereditata.
In tal modo rimangono separati i patrimoni del defunto e quello dell'erede che non potrà essere intaccato.
L'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario va fatta per iscritto in presenza di un notaio o del cancelliere del tribunale di competenza.
Termine per l'accettazione
L'eredità deve essere accettata entro 10 anni dall'apertura della successione.
Rinuncia all'eredità
Entro il termine previsto per l'accettazione, 10 anni, può avvenire anche la rinuncia all'eredità.
Naturalmente in questo periodo non si devono compiere atti amministrativi del patrimonio, che, come sopra si è detto, comportano l'implicita accettazione dell'eredità. La rinuncia viene fatta mediante una dichiarazione da presentare al cancelliere autorizzato presso il tribunale competente o da un notaio.
Chi rinuncia all'eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato; nel caso di eredità con debiti, può quindi liberarsi dalla sua responsabilità per essi.
La rinuncia può essere revocata solo nel caso in cui non sia ancora trascorso il termine per l'accettazione dell'eredità e se nessun altro dei chiamati abbia nel frattempo accettato l'eredità stessa.
Rinunciando all'eredità si rinunciare all'intero patrimonio.
Acquisto del legato
L’acquisto di un legato non comporta, di norma, rischi di natura patrimoniale; il legato viene acquisito di diritto e può essere preteso in qualsiasi momento dagli eredi, quindi non è necessaria alcuna accettazione. Ogni persona che vi abbia un interesse diretto può chiedere in giudizio che al legatario venga dato un termine entro il quale egli dovrà dichiarare se rinuncia al legato stesso.
La rinuncia non può comunque dipendere da alcuna condizione o termine.
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